Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Appalto integrato

Con la presente sono a chiedere un chiarimento in riferimento alla nuova legge APPALTI PUBBLICI 163/06. La nostra stazione appaltante intende indirre una gara d'appalto con procedura ristretta per la progettazione e realizzazione di un'opera ( Appalto Integrato). Secondo le ultime disposizioni del Ministro l'Appalto Integrato è stato congelato. Si chiede pertanto come dobbiamo muoverci, se l'appalto integrato è possibile farlo e se si a quale legge dobbiamo fare riferimento. Si chiede cortesemente di avvere conferma se possiamo procedere con la procedura di Applato Integrato.

Considerato il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il decreto-legge n. 173/2006 ,e' possibile affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice?

Dovendo affidare la progettazione ed esecuzione (appalto integrato) di un opera, si chiede se, per la redazione della progettazione definitiva da parte del progettista incaricato da porre a base di gara, si debba far riferimento all'art.164 del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, all'allegato XXI per l'individuazione degli elaborati da redigere.

Appalto integrato
QUESITO del 17/05/2007

Dovendo procedere con l'appalto integrato, ai sensi dell'art.19 comma 1lettera b della legge n.109/94, per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione lavori, si chiede l'opportunità di prevedere nel bando che il professionista che dovrà redigere la progettazione esecutiva attesti di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.90 comma 8 del D.Lgs. n.163/06. Ovvero l'opportunità che tale attestato si debba richiedere al professionista, esterno alla stazione appaltante, che dovrà redigere la progettazione preliminare e definitiva.

Appalto integrato
QUESITO del 20/09/2007

L'art. 253, comma 1-quinques, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 1, lettera t), del D.Lgs. n. 113/2007, dispone che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede se la sospensione dell'art. 53 del Codice, che disciplina l'appalto integrato, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice stesso implichi solo l'impossibilità per una amministrazione aggiudicatrice di avviare procedure per l'affidamento di appalti integrati come disciplinati dal Codice oppure debba essere intesa come generalizzata sospensione di questo tipo di appalto, che però trova anche una disciplina nella direttiva 2004/18/CE. In altri termini si chiede se, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice, sia possibile avviare procedure di affidamento di un appalto pubblico di lavori sopra soglia comunitaria avente ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, sulla base della disciplina di cui alla Direttiva 2004/18/CE.

chiedo di conoscere se nell'ipotesi di appalto integrato, in cui l'impresa aggiudicataria procede alla redazione della progettazione esecutiva attraverso dei propri dipendenti tecnici, sia corretto procedere alla liquidazione della progettazione con il primo stato di avanzamento lavori senza calcolare la ritenuta dello 0,5%. di fatto tale ritenuta sembra essere disposta a garanzia degli adempimenti previdenziali correlati all'esecuzioine del lavoro e non anche della progettazione.

Appalto integrato
QUESITO del 02/07/2008

Dobbiamo pubblicare un bando di gara per un appalto integrato di lavori. Nel capitolato speciale è ndicato l’importo complessivo di € 153.937,00 senza specificare: - quale è l’importo soggetto a ribasso (importo lavori); - gli importi non soggetti a ribasso (gli oneri per la progettazione e gli oneri della sicurezza). Ma tutti questi importi ( lavori, progettazione e sicurezza) è necessario che siano già stabiliti e quindi suddivisi nel bando o va bene anche indicare, come mi dicono all’ufficio tecnico, solo l’importo complessivo e poi sarà l’impresa a dire a quanto ammontano ciascuno? grazie, saluti

Argomenti:

Appalto integrato - Qualificazione
QUESITO del 12/12/2008

Appalto di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 53, comma 2 lett. b), del Codice (progetto definitivo posto a base di gara) un'impresa in possesso di qualificazione per progettazione ed esecuzione, ma non in possesso della totalità dei requisiti richiesti nel bando per eseguire la progettazione (riferiti all'art. 66 DPR 554/99)può eseguire la progettazione "insieme" ad un progettista esterno, individuato od associato? In altri termini: il progettista esterno all'impresa, individuato od associato, deve svolgere l'intera prestazione, o può svolgerla in parte, con l'impresa stessa?

Attualmente, da quale norma è disciplinato l'appalto integrato ?

la costruzione di una casa prefabbricata in legno ad uso abitazione rientra nella casistica di cui all'art.19, comma 1 lett.b) punto 2 (componente impiantistica o tecnologica più del 60 %)della legge 109/1994 ?

appalto integrato: In caso di “avvalimento” la dichiarazione di accettazione del progetto definitivo deve essere essere sottoscritta dal concorrente e dall’Impresa ausiliaria?

Nell'appalto integrato, l' art. 19, l. 109/94 sembra consentire all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista, cosi che la clausola del bando che impone, alle imprese prive della qualificazione per progettazione e costruzione, la costituzione di un ati con i soggetti di cui all’art.90 del Codice, sarebbe da considerarsi come non apposta.(Parere Avcp, 23/10/2007 n. 54; TAR Catania,I, 1544/2006; TAR Lazio, Roma, 3305/2008) Tale libertà vale anche nel caso in cui il concorrente, in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, intenda realizzare parte della progettazione con il proprio staff tecnico e la restante parte con uno dei soggetti ex art. 90? o in questo caso l'impresa dovrebbe per forza costituire RTI (come dice un bando del 2009 del ministero della difesa)?

Appalto integrato L'incompatibilità prevista dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: a) vale anche in caso di appalto integrato? b) Nel caso in cui il progetto definitivo sia stato affidato a progettista esterno, questi non potrà mai partecipare a qualunque titolo alla progettazione esecutiva?(cioè né come progettista "indicato", né in rti con il costruttore, né quale ausiliario?)

Appalto integrato Stante il divieto ex art. 90, c. 8, D.Lgs. 163/2006, è ammissibile un ‘impresa di esecuzione il cui direttore tecnico o il socio accomandatario siano dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione del livello definitivo? Oppure anch’essi devono dichiarare di non ricadere nei divieti ex art. 90, c. 8, D.Lgs. 163/2006

Nell’appalto integrato sono ammessi i raggruppamenti temporanei tra i soggetti ex art. 90, c. 2, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.? Il dubbio viene dal non perfetto allineamento tra l’art. 90, citato, l’art. 19 della legge 109 e l’art. 3, c. 8, DPR 34/2000

In un appalto integrato è ammissibile un'impresa che abbia Soa per la sola costruzione e faccia avvalimento per i requisiti progettuali, avvalendosi di una società di ingegneria, a cui dichiara contestualmente di subappaltare in toto la progettazione (da intendersi quale parte scorporabile della prestazione totale di costruzione e progettazione)?

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO bando in scadenza il 1 dic.2010 Importo lavori a basa d'asta soggetto a ribasso € 1.241.000,00 + 62.050,00 oneri sicurezza non ribassabili Importo spese tecniche per progettazione esecutiva € 96.425,70 con un rimando si specifica che per progettazione esecutiva,si intendono le prestazioni inerenti alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori , redazione sal e coordinamento sicurezza in fase progettuale. IL 1° quesito è questo: E' incompatibile la prestazione della DL all'interno della gara ? Nell'eventualità come devo procedere; alla retifica dei contenuti del bando stralciando la DL con la redicontazione dei termini di pubblicazione? oppure solo con una retifica sul sito ufficiale dell'Ente senza il riconteggio dei giorni? Quesito 2 nel disciplinare viene richiesta la presentazione all'interno delle offerte tecniche , del progetto esecutivo compreso di tutti gli elaborati di cui al DPR 554/99 L 'OICE ha scritto a questi Ente e a voi per conoscenza, in data 9/11/2010, che la redazione del progetto esecutivo, rientrando in una prestazione contrattuale dell'appalto non può essere richiesta se non successivamente alla stipula del contratto. A tale riguardo si precisa che la pubblicazione del bando è di 40 gg in quanto include la progettazione esecutiva. L'Oice comunica che non è applicabile l'articolo 53 del Codice dei Contratti in quanto il regolamento non è ancora in vigore.

Dobbiamo realizzare una tettoia in legno lamellare di grandi dimensioni (12x24metri) per l'area sportiva . L’importo complessivo dei lavori è di circa 126.000,00, suddivisi nelle seguenti categorie: - € 92.000,00 rientranti nella categoria l’OS32 (prevalente) - € 34.000,00 nella categoria OG1 (scorporabile). La progettazione definitiva sarà eseguita dai tecnici del Comune. Domanda 1: Possiamo fare un appalto misto progettazione (esecutiva) e realizzazione dei lavori, considerato che la categoria OS32 è superspecialistica, per cui l’elemento tecnologico è prevalente (legno lamellare)? (ved. casi aggiunti con l’articolo 38 del D.lgs. 56/2017 (nuovo comma 1-bis dell’articolo 59 del codice). Domanda 2: Sempre relativamente allo stesso appalto, possiamo pretendere il possesso obbligatorio della SOA nella categoria OS32? Oppure anche per le opere super specialistiche la SOA può essere richiesta solo se il valore della categoria supera i 150.000euro?

Un'impresa concorrente, esecutrice dei lavori, "indica" (pertanto non associa) due Progettisti esterni alla propria struttura.
Tali Progettisti "indicati" dichiarano che non intendono presentarsi come un costituendo RTP ( e quindi non presentano alcun impegno né specificano quote di esecuzione) ma indicano che entrambi i tecnici si occuperanno dei servizi di progettazione relativi alla categoria strutture ed entrambi si occuperanno dei servizi relativi alla categoria impianti.
E' legittimo che pur non presentandosi come RTP costituendo i due progettisti essi vogliano, ai fini della qualificazione relativa ai servizi analoghi svolti nel decennio precedente, cumulare i propri requisiti ?

Come è noto per effetto del D.L. n. 32/2019, cvt. nella legge n. 55/2019 (art. 1, c.1, lettera b), e delle successive proroghe, è stato sospeso fino al 30/06/2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori contenuto nell' art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ad esclusione dei casi ivi previsti. L' art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 cvt. nella legge. n. 108/2021 ha poi previsto, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC, la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Si chiede quindi, se per effetto della sospensione del divieto dell' art. 59, c. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere banditi, in via generale, anche senza il finanziamento di fondi PNRR e PNC, e al di fuori delle tipologie contrattuali escluse dal divieto dal medesimo art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporta soltanto la possibilità di bandire fino al 30/06/2023, appalti integrati mettendo a base di gara il progetto definitivo.
Il Coordinatore del Servizio Gare e degli Acquisti dell' Università di Pisa (Dott. Gabriele Tabacco)
e-mail: gabriele.tabacco@unipi.it oppure g.tabacco@adm.unipi.it

Appalto Integrato
QUESITO del 03/03/2022

In dottrina non si rileva un orientamento univoco in merito alla possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo in un appalto integrato ex art. 48 della legge 208/2021 con affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori. Nel silenzio della norma, si chiede conferma di detta facoltà nel caso di appalto di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria per lavori, ove il valore stimato della progettazione sia di importo inferiore a 40.000 euro. Si chiede se sia altresì possibile utilizzare il suddetto criterio del minor prezzo per un appalto integrato sempre di importo totale (progettazione più lavori) sotto la soglia per i lavori ma con importo della progettazione superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria per i servizi.

La scrivente Stazione appaltante sta procedendo all’affidamento di un appalto integrato di “progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada” CIG - CIG 9110513928 – CUP B87H22001260001.
Nelle more del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici (scaduto 8/3/2022), il Consiglio nazionale degli ingegneri muoveva alla Stazione appaltante la seguente censura di asserita illegittimità: - erronea interpretazione del perimetro applicativo dell’istituto ex art. 59 D.lgs. 50/16, in seguito all’intervento, in ottica derogatoria, in ultimo, del decreto semplificazioni bis (decreto legge n. 77/2021, convertito in legge 108/2021) che, come noto, all'art. 52 ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (sulla scorta del d.l. 76/2020, cd. Decreto semplificazioni) la sospensione dell’esecutività del quarto periodo, del primo comma, dell’art. 59 del Codice degli appalti suddetto, nella parte in cui era previsto il divieto di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori.
La questione sollevata dal Consiglio suddetto – ossia l’asserita omessa osservanza da parte della stazione appaltante dell’art. 59, comma 1 ter, d.lgs n. 50/2016, che, in particolare, prescrive una specifica motivazione nella determina a contrarre nel caso di appalto integrato riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 bis della disposizione citata – non ha alcun pregio giuridico in quanto si fonda – appunto - sull’erroneo presupposto logico che l’unica possibile forma di appalto integrato legittimo sia esclusivamente quello riconducibile alla tipologia del suddetto comma 1 bis (che riguarda la messa a gara della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori).
Tale assunto non è condivisibile in quanto osta con l’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. sblocca cantieri) che ha in via generale espressamente sospeso il divieto di ricorso all’appalto integrato di cui all’art. 59 citato (sospensione da ultimo confermata fino al 30 giugno 2023, dall’art. 52 D.L.77/2021, conv. in L. 108/2021). Tale sospensione, in via generale, del divieto in parola ha comportato che la fattispecie di appalto integrato di cui al comma 1 bis dell’art. 59 - che originariamente costituiva eccezione a tale divieto - abbia perso il suo carattere di eccezionalità e sia divenuta una delle eventuali ipotesi di appalto integrato, ma non più l’unica possibile in assoluto (come in base alla disciplina precedente all’intervento dello sblocca cantieri). Diversamente opinando, il suddetto intervento normativo sospensivo del divieto di appalto integrato non avrebbe avuto alcuna utilità ed ambito applicativo, in quanto l’unico appalto consentito di questo tipo continuerebbe ad essere, come prima di tale intervento, sempre e solo quello indicato dal comma 1 bis dell’art. 59 d.lgs 50/2016.
Pertanto, onde non dare luogo ad un’interpretatio abrogans della norma citata che ha sospeso, in via generale, il divieto di appalto integrato, si deve ritenere che, fino a quando scadrà il termine di sospensione così come prorogato ed in assenza di un (altro) divieto specifico previsto dalla legge,le stazioni appaltanti potranno procedere ad appalti integrati non rientranti nella specifica ipotesi di cui all’art. 59, comma 1 bis citato e dunque che non dovranno sottostare a specifici oneri motivazionali nella determina a contrarre.
Si richiede a codesto Servizio di supporto giuridico di chiarire:
l’ambito applicativo dei citati commi 1, 1 bis e 1 ter dell’art 59 d.lgs n. 50/2016, alla luce della sospensione del divieto di appalto integrato operata in via generale dal decreto sblocca cantieri e dai successivi interventi di proroga ed in particolare se, anche sussistendo tale sospensione, l’amministrazione che intenda procedere con un appalto integrato debba farlo utilizzando esclusivamente la tipologia di cui al comma 1 bis ovvero se detta sospensione del divieto generalizzato dell’appalto integrato consenta alla richiedente amministrazione di poter procedere con l’appalto integrato in oggetto (che non ha le caratteristiche dell'elemento tecnologico o innovativo prevalente).

In un appalto integrato l'impresa di costruzioni indica de progettisti che pur non essendo necessario decidono di impegnarsi a costituire un RTP.

E' corretto dire che in quanto non concorrenti ma semplicemente indicati il loro raggruppamento temporaneo non debba prevedere un giovane professionista ?

Grazie

Argomenti:

Con riferimento all’articolo di cui all'oggetto del quesito, si chiede se la normativa sia applicabile anche ai contratti stipulati da questo Ministero della Difesa (finanziati con fondi a bilancio Ministero Difesa) per i lavori da realizzare all’estero (nei Teatri Operativi ove prestano servizio i Contingenti italiani) ai sensi del Capo XII del DPR n. 236/2012 “INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE”, articoli da 78 a 87, in relazione ai quali gli operatori economici vengono selezionati facendo ricorso al MEPA o a mezzo di piattaforma ASP di CONSIP e per i quali nel computo degli importi da porre a base dell’affidamento sono utilizzati prezzari italiani (DEI o regionali).
Qualora il parere espresso da codesto Servizio fosse favorevole all’applicazione delle richiamate disposizioni per i lavori fuori dai confini nazionali, questa Direzione dei Lavori e del Demanio ritiene di stimare l’aumento dei prezzi utilizzando gli stessi prezzari DEI e Regionali già presi a riferimento aggiornati come da indicazioni dei commi 2 e 3 del menzionato art. 26 D.L. 50/2022

Questa amministrazione dovrà indire a breve un appalto a procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione di un padiglione espositivo che prevede un manufatto temporaneo oltre che installazione e manutenzione di giardini all'italiana e altri elementi a carattere altamente tecnologici dedicati all'orticoltura a basso impatto ambientale.

Trattandosi di un evento rappresentativo del Sistema Italia all'estero, al fine di ottenere il miglior risultato possibile in termini di realizzazione ed esecuzione dell'oggetto dell'appalto, data l'importanza istituzionale dell'evento, si chiede:

- se sia possibile procedere con l'indizione di un appalto integrato ex art. 59 del codice degli appalti (stante anche la ristrettezza dei tempi a disposizione posto che l'ente organizzatore estero ancora non ha provveduto all'assegnazione dell'area destinata ai vari paesi partecipanti all'evento che si svolgerà a ottobre 2023) che contempli la presentazione di un progetto esecutivo oltre che la realizzazione di quanto previsto in progetto;
- se sia possibile affidare l'appalto valutando esclusivamente la qualità del progetto proposto (quindi solo criteri di valutazione tecnica della proposta presentata) oltre che prevedere la realizzazione del progetto presentato ad un prezzo fisso che sarà definito in base all'importo disponibile stanziato dalla stazione appaltante. A mero titolo esemplificativo: importo stanziato: 1.000.000,00 di euro di cui: € 100.000,00 per la progettazione (da valutarsi esclusivamente in base alla qualità del progetto) ed € 900.000,00 per la realizzazione dell'esposizione come da progetto prescelto, importo, questo, non soggetto ad alcuna valutazione di tipo tecnico né economico da corrispondere per intero alla società affidataria della progettazione;
- ove si rendesse possibile lo svolgimento di un appalto integrato, quali atti preparatori e propedeutici all'indizione della gara dovrebbe predisporre la stazione appaltante (oltre i normali previsti dalle norme di settore) volti a giustificare a titolo esemplificativo la suddivisione dell'importo disponibile tra progettazione e realizzazione?
Distinti saluti

1) Nel caso di appalto integrato (non afferente a opere PNRR) in cui si chiede all'aggiudicatario la redazione di progetto esecutivo (di importo superiore a €40.000) e la realizzazone lavori (di importo inferiore alla soglia comunitaria) è per legge vietato in ricorso al prezzo più basso?
2) Nel caso di appalto integrato (non afferente a opere PNRR) in cui si chiede all'aggiudicatario la redazione di progetto esecutivo (di importo inferiore a €40.000) e la realizzazone lavori (di importo inferiore alla soglia comunitaria) è per legge vietato in ricorso al prezzo più basso?
Grazie e cordaili saluti

Argomenti:

PREZZIARIO DA UTILIZZARE
QUESITO del 04/02/2023

APPALTO INTEGRATO AGGIUDICATO NEL 2022. SI RICHIEDE QUALE PREZZIARIO DEVE ESSERE UTILIZZATO (QUELLO DI GARA O QUELLO AGGIORNATO) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA REDIGERE DA PARTE DELL'OPERATORE AGGIUDICATARIO.

Argomenti:

Dobbiamo procedere, nell'ambito dei finanziamenti PNRR, ad appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. Il progetto definitivo è stato predisposto dalla stazione appaltante. La procedura risulta sottosoglia e l'importo della progettazione esecutiva è inferiore a € 139.000. E' corretto procedere mediante procedura negoziata, attingendo dall'elenco ufficale del comune, e con il criterio del massimo ribasso?
Grazie

Buongiorno,
dovendo procedere all'espletamento di una procedura negoziata con appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva, da effettuarsi in considerazione della sospensione delle previsioni normative provenienti dal D.Lgs. 50/2016, fino al 30 giugno 2023, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019.
Si chiede se al fine di individuare la soglia che determina l'invito di almeno n. 5 o 10 operatori economici (art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020) si deve tener conto oltre che dell'importo dei lavori e della sicurezza anche di quello dei servizi per la progettazione esecutiva. Oppure se la soglia necessaria a definire il numero di operatori da invitare sia quella riferita ai soli lavori espungendo l'importo relativo ai servizi tecnici complessiva di lavori e servizi tecnici.
Si ringrazia per il prezioso lavoro

Argomenti:

Appalto integrato e prezziario
QUESITO del 13/03/2023

Nel caso di Appalto integrato bandito ad ottobre 2022 e aggiudicato a dicembre 2022, si chiede se ai fini della redazione del progetto definitivo ed esecutivo debba essere utilizzato il prezziario vigente al momento della gara o quello attualmente vigente (vigente da gennaio 2023)

Grazie per la cortese risposta

Argomenti:

Nell’ambito di un intervento con finanziamento PNRR, si è scelto l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, comma 5, D.L. n. 77/2021, vigente alla data di conferimento dell'incarico di progettazione e che si riporta di seguito.
“5. …., è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. ... In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ..., il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.”
Considerato che la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, "... si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,...", che la norma non prescrive che le citate condizioni sono necessarie per l'approvazione del progetto di fattibilità come invece esplicitamente indica nell'ultimo periodo del comma 5 per la conferenza decisoria (Ubi voluit dixit), si chiede se è legittimo indire la gara di appalto nelle more della conclusione della conferenza di servizi preliminare.

Il progetto definitivo verrà approvato a fine giugno ed è stato redatto ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Visto l'art. 225, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 poiché l'appalto integrato sul definitivo verrà bandito a luglio 2023 quale disciplina dovrà seguire la gara.

Quella del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 o quella del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ?

Grazie per la cortese risposta

Argomenti:

Ai sensi dell’art. 225, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 .”

Si richiede, al riguardo, se, nel caso di progettazione definitiva già approvata in data precedente al 01/07/2023, al fine di procedere con l’affidamento dell’appalto congiunto del livello progettuale esecutivo e dell’esecuzione, trovi applicazione, in merito alla procedura da applicare e alle modalità di redazione della documentazione di gara, la disciplina di cui al d. lgs. n. 50/2016 ovvero quella di cui al d.lgs. n. 36/2023?